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Sottoscrizione,autentica della firma e imposte di bollo

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta ed autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, segreatri comunali e funzinari incaricati dai sindaci anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L'autentica di firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Princiapli usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, iscrizione liste di collocamento, ecc.).


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