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COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena
da: " STATUTO COMUNALE (approvato con deliberazione del C.C. del 02.02.2005)"
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA
1. Il Comune di Sinalunga è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Sinalunga nei rapporti con lo Stato, con la Regione Toscana, con la Provincia di Siena e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità e del territorio.
ART. 2 - FINALITÀ
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Sinalunga, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
ART. 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per 78,6 Kmq, confina con i Comuni di Asciano, Rapolano Terme, Lucignano, Foiano della Chiana, Cortona, Torrita di Siena e Trequanda.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Garibaldi. Devono intendersi compresi nel predetto concetto di “sede” e ai fini amministrativi e istituzionali, anche il Palazzo Pretorio e il Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” ambedue intesi nel loro complesso strutturale, nonché gli altri immobili distaccati siti nel territorio comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
statuto in formato pdf [272 KB]
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